Di seguito forniamo una panoramica delle principali normative che hanno reso l’uso delle PEC obbligatorio o funzionale allo scopo di certificare le comunicazioni inviate:
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale): Questo decreto definisce le linee guida per l’uso delle tecnologie digitali nella pubblica amministrazione e identifica nella PEC lo strumento valido per la trasmissione e la ricezione di documenti con valore legale. Punti fondamentali del CAD in materia di PEC:
- importanza primaria del sistema di Posta Elettronica Certificata;
- la validità legale delle PEC;
- l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di istituire una casella PEC;
- l’obbligo per tutte le PA di scambiare corrispondenza tramite PEC con un soggetto qualora egli ne faccia richiesta e comunichi la sua casella;
- l’obbligo per tutte le Amministrazioni di utilizzare la propria casella PEC per la trasmissione telematica di comunicazioni che richiedono conferme di invio e consegna.
Legge n. 53/1994 (Disposizioni in materia di documentazione amministrativa): Questa legge riconosce la validità legale della PEC, stabilendo che i documenti inviati tramite PEC hanno lo stesso valore giuridico dei documenti cartacei.
DPCM 13 novembre 2003 (Regole tecniche in materia di documentazione amministrativa): Questo decreto stabilisce le regole tecniche per la trasmissione dei documenti digitali tra la pubblica amministrazione e le imprese, aprendo la strada all’uso della PEC per scopi amministrativi.
DPCM 22 febbraio 2013 (Norme in materia di documentazione amministrativa): Questo decreto fornisce indicazioni più specifiche sulla PEC e stabilisce gli standard tecnici per l’uso di questa tecnologia nella documentazione amministrativa.
DPCM 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali a norma di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82): Questo decreto stabilisce le regole tecniche per l’uso delle firme elettroniche nei documenti trasmessi tramite PEC, garantendo l’autenticità e l’integrità dei documenti stessi.
Norme CNIPA n. 9/2005 e n. 2/2009: Queste norme forniscono ulteriori dettagli tecnici sull’uso della PEC e delle firme digitali. L’obbligo di utilizzo delle PEC viene esteso a tutte le società iscritte nel registro delle imprese e a tutti i professionisti.
Legge n. 53/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): Questa legge stabilisce l’obbligo per alcune categorie professionali di utilizzare la PEC per la notifica degli atti.
In ultimo, la conservazione delle PEC è obbligatoria. Il gestore è tenuto alla loro conservazione per 30 mesi, ma secondo l’articolo 2220 del Codice Civile, l’obbligo di conservazione è di 10 anni.